Rinuncia

L’art. 84 disciplina i casi di rinuncia al ricorso. La parte (mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale) può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia. Chi rinuncia deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio ritenga di compensarle. L’atto di rinuncia deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Anche in assenza delle formalità appena elencate, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed anche dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.