Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni e Parlamento europeo

Gli artt. 131 e 132 disciplinano il procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni (artt. 131) e del Parlamento europeo. L’art. 131 stabilisce che l’appello avverso le sentenze emesse a norma dell’articolo precedente, (art. 130, comma 7) per coloro nei cui confronti è obbligatoria  la  notifica, deve essere proposto entro venti  giorni  dalla  notifica  della sentenza. Per gli altri candidati o elettori nel termine dei venti giorni, termine che comincia a decorrere dall'ultimo  giorno della pubblicazione  della  sentenza nell'albo pretorio del comune.
Una volta proposto appello, il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, anche se i termini  sono  dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario. Nel caso di sentenza che accolga il ricorso e quindi riformi quella di primo grado, provvede ai sensi dell’art. 130, comma 9 e cioè, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati, i candidati che in virtù della nuova sentenza hanno il diritto di esserlo. La sentenza deve essere poi, a norma del comma 4 dell’art. 131, immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti  previsti dal comma 8 (), i  quali provvedono a comunicare agli interessati il risultato la correzione del risultato elettorale; inoltre l’ufficio elettorale nazionale, comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo se si tratta di appello per operazioni elettorali del P.E.
Per quanto riguarda il procedimento in appello in relazione alle operazioni  elettorali  del Parlamento europeo, a norma del primo comma dell’art. 132, e parti del giudizio di primo grado possono proporre  appello mediante  dichiarazione  da  presentare  presso  la  segreteria   del tribunale amministrativo regionale che ha  pronunciato  la  sentenza, entro il termine di  cinque  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. L’atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza. Il terzo comma precisa che, per quanto non disposto da questo articolo (art. 132), si applicano le norme dell'articolo 131 sui procedimenti in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni.