Parti e difensori

L’art. 22 stabilisce che nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di un avvocato mentre nei giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il secondo comma precisa però che questa regola generale può subire un’eccezione quando la parte o persona che la rappresenta ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito.
Possono stare inoltre in giudizio personalmente le parti in materia in  materia  di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione  europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. L’art. 24 specifica che la procura rilasciata per agire e contraddire davanti  al giudice si intende conferita anche per  proporre  motivi  aggiunti  e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto. Per quanto riguarda il domicilio, l’art. 25 stabilisce che nei giudizi davanti ai Tar, nel caso in cui la parte non elegga domicilio nel comune sede del  tribunale amministrativo regionale o  della  sezione  staccata  dove  pende  il ricorso,  si  intende  domiciliata presso   la segreteria del Tar o  della  sezione staccata. Stesso discorso vale per il giudizio davanti al Consiglio di Stato: se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato.