Organi della giustizia amministrativa di primo grado

Il secondo capo del primo libro stabilisce, all’art. 4, che la giurisdizione amministrativa è in generale esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato. In particolare, l’art. 5 individua gli organi della giurisdizione amministrativa di primo grado e cioè il Tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, che decide con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente, e per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige la composizione resta disciplinata dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.