Opposizione di terzo e competenza

Gli art. 108 e 109 sono dedicati all’opposizione di terzo e cioè a quel mezzo di opposizione che un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile, può proporre per opporsi contro una sentenza del Tribunale amministrativo regionale o del Consigli di Stato che sia stata pronunciata tra altri soggetti, anche se passata in giudicato, quando pregiudichi i suoi diritti o interessi legittimi. Inoltre, gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno (opposizione di terzo revocatoria).
L’opposizione di terzo deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2 dell’art. 109 infatti se viene proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di opposizione di terzo, intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione  di  terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l’opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un  termine  per l'intervento  nel  giudizio  di  appello.