Motivi aggiunti

L’art. 43 disciplina l’istituto d’origine giurisprudenziale dei motivi aggiunti previsto, prima dell’entrata in vigore del codice, dall’ormai abrogato art. 21 della legge Tar (legge del 6 dicembre 1971, n. 1034). Secondo tale articolo, i ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti o nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte o nuove domande purché siano connesse a quelle già proposte. La ratio di questi istituto è la connessione delle nuove domande proposte e delle nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte in via principale o incidentale.
Il secondo comma dell’art. 43 precisa che per quanto riguarda le notificazioni delle domande proposte con l’istituto dei motivi aggiunti, si applica la disciplina prevista dall’art. 170 del codice di procedura civile.
Nel caso in cui la domanda per proporre motivi aggiunti sia stata proposta con separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.