Modalità della votazione

 A norma dell’art. 76, possono essere presenti in camera di  consiglio i magistrati designati per l'udienza. La decisione è presa in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio e a maggioranza dei voti. Il terzo comma dell’art. 76 precisa che il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente. L’ultimo comma dell’articolo 76 precisa che per le votazioni si applicano l'articolo 276 (“deliberazione”), secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e gli articoli 114 (“determinazione dei giorni d’udienza e composizione dei collegi”),  quarto  comma,  e 118 (“motivazione della sentenza”), quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice  di procedura civile.