Misure cautelari monocratiche e spese del procedimento cautelare

In caso di estrema gravità ed urgenza tale da non permettere di attendere neanche la camera di consiglio, prima della trattazione della domanda cautelare da  parte  del collegio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale  amministrativo  regionale,  o  della  sezione  cui  il ricorso è assegnato, di disporre misure  cautelari  provvisorie. Il primo comma dell’art. 56 dispone che la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
A questo punto, il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei  confronti  dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. Qualora l’esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le  parti  che  si  siano  rese   disponibili  prima dell’emanazione del decreto. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il Presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare, alla prestazione di una cauzione (anche mediante fideiussione), determinata con riguardo all'entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.
In caso di accoglimento dell’istanza cautelare, il decreto con cui viene disposta la misura cautelare è efficace sino alla camera di consiglio (indicata nello stesso decreto) e perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare. Fino  a  quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. Se l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il giudice può comunque provvedere ma la misura cautelare perderà efficacia comunque se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro 5 giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.
L’art. 57 (spese del procedimento cautelare) stabilisce che con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.