Misure cautelari anteriori alla causa

L’art. 61 disciplina la tutelare cautelare ante causam: in caso  di  eccezionale  gravità  e  urgenza,  tale  da  non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e  la  domanda di  misure  cautelari  provvisorie  con  decreto  presidenziale,   il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per  l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.
Tale domanda, che si notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Omessa ogni altra formalità, il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede all'istanza, sentite, ove necessario, le parti. La notificazione può essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del  perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il  presidente può comunque provvedere,  (fatto  salvo  il  potere  di  revoca da esercitare nelle forme di cui  all'articolo  56,  comma  4,  terzo  e quarto periodo).
Il decreto che rigetta l'istanza non è impugnabile ma la stessa domanda può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa. In caso di accoglimento della domanda, il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall’esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente  può  disporre  la  prestazione  di  una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della  misura  cautelare. Il  provvedimento  di  accoglimento  perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua  emanazione  non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non  sia depositato nei successivi  cinque  giorni  corredato  da  istanza  di fissazione di udienza. In ogni caso la misura concessa ai  sensi  del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che  restano  efficaci  le  sole  misure cautelari che siano confermate o  disposte  in  corso  di  causa.  Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. Il sesto comma dell’art. 61 stabilisce che per l’attuazione del  provvedimento  cautelare  e  per   la pronuncia in ordine alle  spese  si  applicano  le  disposizioni  sui provvedimenti cautelari in corso di causa.