Istruttoria presidenziale e collegiale

Secondo l’art. 65, il Presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti  necessari  per assicurare la completezza dell'istruttoria. Quando l’istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la  data  della successiva udienza di trattazione del  ricorso.  La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione  è  sempre  adottata  dal collegio. Qualora l’amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione  degli  atti  e  dei documenti nel termine e nei modi opportuni