Il processo amministrativo di primo grado: ricorso e costituzione delle parti

Il ricorso deve contenere gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e  la  data  della  sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda  il  ricorso,  l'indicazione  dei  mezzi   di   prova   e   dei provvedimenti chiesti al giudice; la sottoscrizione del ricorrente,  se  esso  sta  in  giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
L’art. 41 stabilisce espressamente che le domande si introducono con ricorso al Tar competente. In caso di proposizione di azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei contro interessati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, (che decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti  di  cui  non  sia richiesta  la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto  il  termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge). 
In caso di proposizione di azione di condanna, il ricorso è notificato anche agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, (ex art 102 c.p.c.; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’art. 49 del codice, e cioè all’integrazione del contraddittorio).
Il terzo comma dell’art. 133 stabilisce che la notificazione dei ricorsi nei confronti  delle amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse. Il comma 4 disciplina poi l’ipotesi in cui la notificazione nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare  in giudizio. In questo caso, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità e il termine per la notificazione del ricorso  e'  aumentato  di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro  Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori dall'Europa.