Giurisdizione amministrativa

L’art. 7 si occupa di elencare le controversie affidate agli organi di giurisdizione amministrativa e riprende i principi enunciati al primo comma dell’art. 103 della Costituzione. Esso stabilisce infatti che sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi  legittimi e, nelle  particolari  materie  indicate  dalla  legge,  di  diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti   provvedimenti,   atti,   accordi    o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di  tale potere, posti  in  essere  da  pubbliche  amministrazioni e anche, come specifica il secondo comma dell’art. 7, anche i soggetti ad esse equiparati o  comunque  tenuti  al rispetto dei principi del procedimento amministrativo. Dopo aver enunciati gli atti e i provvedimenti impugnabili, l’art. 7 precisa che non sono impugnabili gli atti o i provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico.