Giudizio di ottemperanza: procedimento

Secondo l’art. 114 del codice, l’azione si propone, anche senza previa diffida,  con  ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta. L’azione si prescrive  con  il  decorso  di  dieci  anni  dal passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorso deve essere accompagnato dalla copia autentica della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato. Sul ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. Che cosa fa il giudice in caso di accoglimento del ricorso? Secondo l’art. 114, comma 2, il giudice ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in  luogo dell’amministrazione; dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato e, in caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri  provvedimenti,  determina   le   modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; nomina, ove occorra, un commissario ad acta; fissa, su richiesta di  parte, la somma  di denaro dovuta dal  resistente  per  ogni  violazione  o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo  nell’esecuzione  del  giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo, salvo, come specifica la lettera e del comma 2 dell’art. 114, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non  sussistono altre ragioni ostative. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. Se viene proposto ricorso per ottenere chiarimento in ordine alle modalità di ottemperare (art. 112, comma 5) il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario. Il comma 8 dell’art. 112, precisa che queste disposizioni si  applicano  anche alle impugnazioni avverso i  provvedimenti  giurisdizionali  adottati dal giudice dell'ottemperanza. Infine, l’ultimo comma specifica che i termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III sulle impugnazioni.