Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario in base al decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) ai sensi dell’art.8 (ricorso straordinario al presidente della Repubblica) e seguenti,  proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi  al  tribunale  amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio  di  sessanta giorni dal  ricevimento  dell'atto  di  opposizione,  deposita   l’atto  di  costituzione  in  giudizio,  dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio.  Il ricorrente può comunque riproporre l’istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. Qualora l'opposizione sia inammissibile, a norma del terzo comma dell’art. 48, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.