Disponibilità, onere e valutazione della prova

L’art. 64 stabilisce che spetta alle parti, come già sottolineato nell’articolo precedente, l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità, che riguardino i fatti posti a fondamento delle domande giudiziali e delle eccezioni.
Pertanto, il giudice, ad eccezioni di alcuni casi previsti dalla legge, deve porre a fondamento della sua decisione le prove allegate dalle parti e tutti i fatti che non siano stati specificatamente contestate della parti costituite.