Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

Entro trenta giorni dall’ultima notificazione, il ricorso e gli altri atti processuali che sono stati notificati, devono essere depositati nella segreteria  del  giudice, come prescrive l’art. 45 del codice. Se la notificazione è fatta in un altro Stato dell’Europa, i trenta giorni vengono aumentati di altri 30 giorni o di altri 90 se la notificazione è fatta in uno Stato che si trovi fuori dall’Europa, come stabilito dall’art. 41, comma 5.
Il ricorrente ha poi la facoltà di  effettuare  il deposito dell'atto, anche se non ancora  pervenuto  al  destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante (ex art. 45, comma 2). In questa ipotesi, la parte che deposita comunque gli atti deve depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario, altrimenti le domande non potranno essere esaminate. L’ultimo comma dell’art. 4 stabilisce poi che non implica la decadenza del ricorso, la mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a  sostegno del ricorso.