Deferimento all'adunanza plenaria

L’art. 99 disciplina il “deferimento all’adunanza plenaria”: in sostanza, se la sezione cui è assegnato il ricorso, rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio, può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria. Il secondo comma dell’art. 99 aggiunge che il presidente del Consiglio di Stato, prima della decisione, su richiesta delle parti o anche d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza o anche per dirimere contrasti giurisprudenziali. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. In questo caso, l’adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.  Anche nel caso in cui l’Adunanza plenaria ritenga di dichiarare il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio, se ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio  di  diritto nell'interesse  della  legge. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza  plenaria  non  ha effetto sulla sentenza impugnata.