Consulenza tecnica d'ufficio

A norma dell’art. 67 del codice, la consulenza tecnica è disposta con ordinanza, con la quale il collegio nomina il consulente, formula i quesiti  e fissa il termine entro cui il consulente  incaricato  deve  comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere  l’incarico  e prestare giuramento secondo quanto previsto dall’art. 193 del codice di procedura civile (“giuramento del consulente”). Una volta emessa l’ordinanza, questa è comunicata al consulente tecnico e le eventuali istanze di astensione e ricusazione  del consulente sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile.