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Udienza preliminare

L'udienza preliminare, disciplinata dagli artt. 416-433 c.p.p. è diretta dal GUP e si svolge dopo la conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pm, in assenza dei presupposti per l’archiviazione

Cos'è l'udienza preliminare

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L’udienza preliminare è una fase del procedimento penale, che viene diretta dal Giudice dell’udienza preliminare. Essa si svolge, una volta concluse le indagini preliminari da parte del Pm e prima del dibattimento vero e proprio, solo in determinate occasioni. 

Essa infatti non è contemplata nei casi di citazione diretta in giudizio, giudizio immediato e giudizio direttissimo

Nel corso della stessa è possibile celebrare il rito abbreviato di cui all’art. 441 c.p.p. e chiedere che vengano applicati due ritti alternativi come la sospensione del processo con messa alla prova, contemplato dall’art. 464 bis. c.p e il “patteggiamento�?, ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il rinvio a giudizio

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L’udienza preliminare ha inizio precisamente dopo la notifica dell’avviso con cui si comunica all’indagato che le indagini a suo carico sono concluse. Se il Pm non ritiene di dover archiviare il caso, procede alla richiesta di rinvio a giudizio.

La richiesta di rinvio a giudizio, consiste in un atto, il cui contenuto è previsto e disciplinato dall’art. 417 c.p.p. Esso deve infatti contenere i seguenti dati:

  • generalità dell’imputato o altre indicazioni necessarie alla sua identificazione, se questo non è possibile;
  • atto per cui si procede, aggravanti e di quelle che possono condurre all’applicazione di misure di sicurezza;
  • prove acquisite;
  • domanda al giudice di emettere il decreto che dispone il giudizio;
  • data e firma.

Quando si svolge l'udienza preliminare

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Il G.U.P., ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, deve fissare l'udienza preliminare entro 5 giorni dal deposito della richiesta del P.M., tenendo conto che tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni (art. 418 c.p.p.). 

Udienza preliminare: adempimenti preventivi

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Almeno 10 giorni prima dell'udienza il G.U.P. (art. 419 c.p.p.): 

  • fa notificare all'imputato e alla persona offesa l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420-bis, 420-ter e 420-quinquies;
  • fa comunicare al P.M. l'avviso dell'udienza con l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio;
  • fa notificare al difensore dell'imputato l'avviso dell'udienza con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi dal P.M. e di presentare memorie e produrre documenti;
  • fa notificare l'ordine di citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 

Nel caso in cui l'imputato rinunci all'udienza preliminare, presentando la richiesta di giudizio immediato almeno 3 giorni prima della data in cui dovrebbe tenersi tale udienza, il Giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato (art. 455 c.p.p.). 

Eliminazione della contumacia

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L’eliminazione dell’istituto della contumacia ad opera del nostro legislatore con la legge n. 67/2014, ha fatto seguito alle diverse pronunce della Corte di Strasburgo.

Da quel momento se la notificazione all’imputato della prima udienza non è possibile il giudice, con ordinanza, dispone che il processo venga sospeso nei confronti dell’imputato che risulta irreperibile.

Decorso un anno, il Giudice ordina di cercare l’imputato, provvedendo allo stesso incombente alla scadenza di ogni anno successivo, se il procedimento non riprende. Nel momento in cui la sospensione viene revocata il giudice fissa l’udienza.

Il processo, infatti, può proseguire e concludersi nelle vie ordinarie solo se l’imputato è stato informato del procedimento a suo carico, ma decide di non presenziare allo stesso. 

Costituzione delle parti

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All’udienza preliminare, che non è pubblica, ma si svolge in camera di consiglio devono essere presenti necessariamente il pubblico ministero e il difensore dell’imputato. Se quest'ultimo non è presente, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile. 

All'udienza preliminare può anche partecipare l'imputato, libero o detenuto. 

Se, tuttavia, egli non è presente all'udienza o ha rinunciato espressamente ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. 

Se invece l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento che abbiano cagionato l'assoluta impossibilità di comparire, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia a una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato. 

Si procede quindi ai sensi dell'articolo 420 ter del codice di procedura penale. 

Verbale udienza preliminare

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Il verbale dell’udienza preliminare viene redatto in forma riassuntiva e il giudice, se la parte lo richiede, dispone che lo stesso venga riprodotto in modalità fonografica o audiovisiva o a mezzo stenotipia. 

Svolgimento dell'udienza preliminare

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Durante l'udienza preliminare, prima di aprire la discussione, il G.U.P.: 

  • provvede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità (art. 420 c.p.p.);
  • procede in assenza dell'imputato, se questi, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi (art. 420-bis c.p.p.);
  • rinvia, anche d'ufficio, a una nuova udienza nel caso di assenza dell'imputato dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato (art. 420 ter c.p.p.);
  • rinvia a una nuova udienza nel caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato (art. 420 ter c.p.p.). 

Inoltre, l'art. 420 quater c.p.p., così come modificato dalla l. 67/2014, dispone che, "Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter e fuori delle ipotesi di nullità  della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria". 

Qualora tale notificazione non risulti possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. 

Modifica dell'imputazione

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Durante l’udienza può accadere che il fatto contestato risulti diverso da come è stato descritto nell’imputazione. Può anche accadere che emerga un reato connesso o una circostanza aggravante. In questo caso il Pm può modificare l’imputazione e contestarla all’imputato. Se costui però non è presente in udienza la modifica dell’imputazione deve essere comunicata al difensore  dell’imputato, per poterla contestare. 

Se infine risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo, che non è stato indicato nella richiesta di rinvio a giudizio e per il quale si deve procedere d’ufficio, allora il giudice autorizza la contestazione a condizione che il PM ne faccia richiesta e l’imputato presti il proprio consenso. 

La discussione

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Quindi il G.U.P dichiara aperta la discussione durante la quale il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio.

L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.

Poi, nell'ordine, prendono la parola i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato per esporre le loro difese. 

Il P.M. e i difensori possono replicare una sola volta, dopodiché formulano e illustrano le rispettive conclusioni (art. 421 c.p.p.). 

Conclusione dell'udienza preliminare

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A questo punto il G.U.P. può:

dichiarare chiusa la discussione se "ritiene di poter decidere allo stato degli atti" (art. 421 c.p.p.) pronunciando: 

  • sentenza di non luogo a procedere quando sussiste una causa di estinzione del reato, manca una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto dalla legge come reato, non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o non costituisce reato nonché quando "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio" (art. 425 c.p.p.).

Il G.U.P. dà immediata lettura della sentenza in udienza e la deposita in cancelleria ove le parti possono estrarne copia. Contro la sentenza possono proporre ricorso in Cassazione il P.M., la parte civile e l'imputato, quest'ultimo tranne nei casi in cui sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (art. 428 c.p.p.). Qualora successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengano o si scoprano "nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio", il G.I.P., su richiesta del P.M., dispone la revoca della sentenza (art. 434 c.p.p.). Nella propria richiesta il P.M. indica le nuove fonti di prova e richiede il rinvio a giudizio "se queste sono già state acquisite" o la riapertura delle indagini se queste "sono ancora da acquisire" (art. 435 c.p.p.); 

  • decreto che dispone il giudizio quando sussistono a carico degli imputati elementi idonei a sostenere un'accusa in giudizio (art. 429 c.p.p.). In questo caso viene formato il fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) contenente quegli atti compiuti durante le indagini preliminari che siano utilizzabili dal giudice dibattimentale. 
  • indicare al P.M. ulteriori indagini da compiere qualora ritenga quelle svolte incomplete (art. 421 bis c.p.p.); 
  • "disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere" (art. 422 c.p.p.).

Funzioni dell'udienza preliminare

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L'udienza preliminare assolve diverse funzioni: 

  • Scelta riti differenziati

Offre la possibilità di optare per due dei cinque riti alternativi  a quello ordinario previsti dal nostro ordinamento: il patteggiamento e il rito abbreviato. Quest’ultimo può essere richiesto entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento con cui sei dipone il giudizio immediato.

  • Acquisizione prove nuove

Consente di acquisire nuove prove nei casi in cui le stesse siano emerse dopo le indagini preliminari. Le prove acquisite durante l'udienza preliminare, tuttavia, limitano la loro efficacia a tale fase del processo.

  • Funzione filtro

Essa permette inoltre e soprattutto  di verificare la fondatezza dell'accusa a fini procedurali, filtrando le imputazioni avventate attraverso la sentenza di non luogo a procedere.  

Udienza preliminare: per quali reati

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L'udienza preliminare non è sempre prevista, posto che per alcuni reati il nostro ordinamento dispone la citazione diretta a giudizio. 

In particolare non è prevista l'udienza preliminare nei seguenti casi: 

  • contravvenzioni;
  • delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
  • violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
  • resistenza a un pubblico ufficiale;
  • oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
  • violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
  • rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
  • lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;
  • furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
  • ricettazione.

Data aggiornamento: 12 giugno 2022