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Rinvio a giudizio

Guida di procedura penale
La richiesta di rinvio a giudizio, disciplinata dagli artt. 416 e ss. del codice di procedura penale, è l'atto con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale 

Cosa significa richiesta di rinvio a giudizio

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La richiesta di rinvio a giudizio è, dunque, l'atto propulsivo dell'azione penale, esercitato dal PM che ritenga di scartare l'ipotesi alternativa dell'archiviazione. 

La disciplina contenuta nell'art. 416 c.p.p. riflette quanto disposto dal principio di obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Costituzione. 

Il testo dell'art. 416 c.p.p.

"1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415 bis, comma 3.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. 

2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari". 

Cosa contiene la richiesta di rinvio a giudizio

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All'esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando ritiene che vi siano elementi sufficienti a sostenere l'accusa nei confronti dell'indagato, deposita nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo quanto disposto dall'articolo 417 del codice di procedura penale, essa deve contenere:

  • le generalità dell'imputato e della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
  • l'imputazione, ovverosia "l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge";
  • l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
  • la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
  • la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.

Accusa fondata ed elementi di prova

È evidente dunque che ai fini dell'esercizio dell'azione penale, l'accusa non deve essere infondata, non devono mancare elementi a carico dell'accusato e non deve risultare la prova della sua innocenza o una palese inidoneità delle fonti di prova acquisite. Infatti, solo "un apprezzamento in termini di elevata serietà e fondatezza della proposizione accusatoria e di prevedibilità di una futura affermazione di condanna" può giustificare il processo (Cass. n. 1026/1996).

Come visto, è inoltre elemento fondamentale che l'imputazione, per espresso disposto dell'art. 417 c.p.p., sia chiara e precisa; essa, del resto, fissa l'oggetto della successiva udienza preliminare e garantisce all'imputato il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.

Con riferimento all'indicazione delle fonti di prova acquisite (ovverosia le persone, le cose o gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza di circostanze rilevanti ai fini del giudizio), va infine detto che tra queste può rientrare anche la c.d. "chiamata in reità" o in "correità", ossia l'accusa di un soggetto che attribuisce ad altro, rispettivamente, la commissione di un reato o la complicità nel medesimo reato o lo indica come autore di un reato connesso (si pensi alle intercettazioni telefoniche, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ecc.). L'accusa "de relato", invece, non è sufficiente, ex se, ad assurgere al rango di prova, ma va necessariamente supportata da altri elementi indiziari (cfr., ex multis, Cass. n. 33903/2004). 

Documenti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio

Alla richiesta di rinvio a giudizio vanno poi allegati:

  • il fascicolo contenente la notizia di reato;
  • la documentazione relativa alle indagini espletate;
  • i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari;
  • il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, se non devono essere custoditi altrove.

Tempi deposito richiesta di rinvio a giudizio

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Per alcuni tipi di reato, la richiesta di rinvio a giudizio deve essere presentata entro un termine ben preciso, ovverosia entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

Tale prescrizione vale, nel dettaglio, per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'omicidio stradale. 

Nullità della richiesta di rinvio a giudizio

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Prima di presentare la richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero deve rispettare alcune specifiche prescrizioni. 

In particolare, deve notificare l'avviso della conclusione delle indagini preliminari (con il contenuto stabilito dall'articolo 415-bis c.p.p.) all'indagato, al suo difensore e, se si procede per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi o per il reato di atti persecutori, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.

Inoltre, se l'indagato ha chiesto nei termini di essere sottoposto a interrogatorio, il p.m., prima di depositare la richiesta di rinvio a giudizio, deve invitarlo a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, del codice di rito.

In assenza di questi preliminari adempimenti, la richiesta di rinvio a giudizio è affetta da nullità. 

Cosa accade con la richiesta di rinvio a giudizio

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Il giudice, ex art. 418 c.p.p., entro cinque giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza preliminare in camera di consiglio, tenendo conto che tra la data della richiesta e la data dell'udienza non possono trascorrere più di trenta giorni. 

La richiesta di rinvio a giudizio, quindi, segna il passaggio dalla fase procedimentale a quella processuale: nell'udienza preliminare l'indagato assume la qualità di imputato ed è possibile la costituzione di parte civile nonché l'accesso al processo delle altre parti quali il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 

Cosa succede dopo l'udienza preliminare

In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, il giudice dell'udienza preliminare può, alternativamente, emettere una sentenza di non luogo a procedere (ex art. 425 c.p.p.) ovvero, ritenuta la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata dal pm, un decreto che dispone il giudizio (ex art. 429 c.p.p.). 

Data aggiornamento: 7 marzo 2022