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Le misure cautelari personali interdittive

Le misure cautelari personali interdittive comportano limitazioni all'esercizio di determinate attività, come un pubblico ufficio o servizio 


Misure personali interdittive: cosa sono

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Le misure cautelari personali interdittive, a differenza di quelle coercitive - che vanno a limitare la libertà della persona - sono quelle che incidono sulla vita relazionale del soggetto, limitandone particolari attività.

Condizioni di applicabilità

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Come previsto dall'art 287 c.p.p le misure cautelari personali interdittive sono applicabili a quei delitti "per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni" (art. 287 c.p.p.).

Questa regola può tuttavia essere derogata dal giudice se il reato per il quale si procede è collegato all'attività per la quale è prevista l'interdizione. Ad esempio, se si procede nei confronti di un genitore per il reato di violenza sessuale ai danni del figlio minore, la misura dell'interdizione dalla responsabilità genitoriale è applicabile anche se la pena prevista è inferiore a quelle previste dall'art 287 c.p.p.

Misure personali interdittive: disciplina

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Le misure cautelari personali interdittive sono previste e regolate dal Capo III, Titolo I, Libro IV del Codice di procedura penale, nei seguenti articoli:

  • art. 287 c.p.p: Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
  • art. 288 c.p.p: Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
  • art. 289 c.p.p: Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
  • art. 290 c.p.p: Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Misure cautelari personali interdittive: tipologie

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Le misure cautelari personali interdittive previste dal codice di procedura penale sono le seguenti.

Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori 

(Il termine potestà è stato sostituito dal termine "responsabilità" per effetto dell'art 93 del Dlgs. n. 154/2013)

In questo caso, il giudice, con il provvedimento che dispone questa misura cautelare "priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti".

Il secondo comma dell'articolo prevede inoltre che, nel caso si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 c.p. (articolo abrogato che prevedeva il reato di corruzione di minore) e 571 c.p. “Abuso dei mezzi di correzione e disciplina) in danno di prossimi congiunti, la misura cautelare interdittiva può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

Il Giudice, quando dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio "interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti".

Se si procede per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma.

Durante lo svolgimento delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di procedere all'applicazione della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, nei modi previsti dagli articoli 64 e 65 c.p.p. Se però la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice al posto di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294, ossia "non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione".

Questa misura non si applica a chi ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare.

Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Quando il giudice emette il provvedimento con cui dispone la misura interdittiva del divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese "interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti".

Nel caso in cui si proceda per un delitto contro l'incolumità o l'economia pubblica, l'industria e il commercio o per alcuno dei delitti in materia di società e consorzi o per i reati previsti dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 c.p. la misura può essere disposta anche fuori dai limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

di Annamaria Villafrate

Data: 5 maggio 2021