Accettazione remissione di querela

Affinché la remissione di querela possa produrre i suoi effetti è necessario che il querelato la accetti, rinunciando a dimostrare la sua innocenza

Forma dell'accettazione

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Ai sensi dell'articolo 340 del codice di procedura penale, la dichiarazione di accettazione è fata con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per lungo tempo, però, la giurisprudenza si è divisa circa l'ammissibilità di un'accettazione tacita della remissione di querela.

Ad esempio, con sentenza numero 15613/2009, la Cassazione ha affermato che la mancata comparizione dell'imputato all'udienza in cui il querelante rimette la querela non integra un'accettazione tacita, se non risulta che l'imputato sia a conoscenza della volontà di remissione.

Con sentenza numero 2776/2010, invece, la stessa Corte ha affermato che nel procedimento dinanzi al giudice di pace non è indispensabile l'accettazione espressa del querelato ai fini dell'efficacia della remissione di querela, con la conseguenza che in assenza di altri elementi la contumacia può essere apprezzata come indice dell'assenza di volontà di coltivare il processo.

Sul contrasto sono intervenute le sezioni unite che, con sentenza numero 27610/2011 hanno affermato che "l'omessa comparizione in udienza del querelato posto a conoscenza della remissione di querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, c.p., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato".

Ricusa tacita

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In effetti, il codice penale non parla in positivo di accettazione ma, in negativo di ricusa. L'articolo 155, infatti, afferma che "la remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata".

Con riferimento alla ricusa, peraltro, non sorge alcun dubbio circa la forma con la quale essa va manifestata, dato che la medesima norma prosegue chiarendo che "vi è ricusa tacita quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione", di fatto liberando l'imputato o l'indagato da vincoli formali.

Estensione degli effetti

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Occorre a questo punto soffermarsi ad analizzare l'ipotesi in cui i querelati siano più di uno.

In tal caso la remissione per regola generale si estende a tutti loro anche quando essa sia stata fatta a favore di uno soltanto.

Resta eccezionale il caso in cui uno dei querelati abbia ricusato la remissione: in tale ipotesi, infatti, l'effetto estensivo non si produce.

Oltretutto bisogna segnalare una risalente sentenza che ha chiarito, già da diversi anni, che se è vero che la remissione di querela fatta a favore di un imputato si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato, non può tuttavia dirsi che essa si estende anche a coloro che hanno commesso altri reati che siano avvenuti contemporaneamente in danno della stessa persona e in violazione della stessa norma (cfr. Cass. 7 dicembre 1977).

Capacità di accettare la remissione

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La remissione può essere accettata personalmente o a mezzo procuratore speciale: questa, infatti, è la regola generale sancita dall'articolo 340 del codice di rito.

Se però il querelato ha meno quattordici anni o sia interdetto per infermità mentale, l'accettazione va fatta dal suo legale rappresentante. Se invece egli ha compiuto i quattordici anni ma non ha ancora raggiunto la maggiore età o è inabilitato, è possibile l'accettazione personale della remissione, che comunque deve essere però approvata dal rappresentante.

In ogni caso, se il querelato è un minore o un infermo di mente e manca il rappresentante o questo si trovi con esso in conflitto di interessi, l'accettazione può essere fatta da un curatore speciale.

Fac-simile

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Accettazione della rimessione di querela

Il sottoscritto ____________, nato a ____________ il __________ e residente in ___________via _____________ n. __, (c.f.: _____________________), indagato/imputato nel procedimento penale n. _____/____ instauratosi a seguito della querela sporta in data ______________ all'autorità ___________ dal sig ______________ per i seguenti reati ______________

preso atto della volontà di remissione della suddetta querela che il querelante _____________ ha manifestato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____________ / all'autorità ________________, con il presente atto formalmente

Dichiara

di accettare tale remissione di querela e di farsi carico di tutte le spese del procedimento come per legge.

Con osservanza.

Luogo, data

Firma

Data: 12 maggio 2021