Sei in: Home » Guide Legali » Procedura Penale » Le indagini preliminari

Le indagini preliminari

Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale e hanno inizio quando una notizia di reato perviene alla PG o al PM

Il valore delle indagini preliminari

[Torna su]

Quella di valutare se procedere o meno all'esercizio dell'azione penale è l'unica finalità perseguita dalle indagini preliminari, che, pertanto, non hanno di per sé valore probatorio. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai casi in cui si proceda con l'incidente probatorio (e, quindi, con l'assunzione di mezzi di prova prima del dibattimento) e dagli atti irripetibili compiuti nel corso delle indagini preliminari tanto dall'accusa quanto dalla difesa.

Tutti gli altri atti si limitano ad entrare a far parte del fascicolo delle parti.

Quanto durano le indagini preliminari

[Torna su]

Le indagini preliminari, disciplinate dagli articoli 326 e seguenti del codice di procedura penale, sono sottoposte a limiti di durata ben precisi, fissati dall'articolo 405.

In particolare, il pubblico ministero deve chiedere l'eventuale rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato o, se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, dal momento in cui essa perviene al P.M.. Per talune particolari tipologie di reato il termine è elevato a un anno. 

La decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari è in ogni caso sospeso se è necessaria l'autorizzazione a procedere e sino a che questa non pervenga al pubblico ministero.

Proroga delle indagini preliminari

Prima della scadenza il pubblico ministero può comunque chiedere che il termine per l'esercizio dell'azione penale sia prorogato, indicando la giusta causa a sostegno della richiesta. E' poi possibile ottenere ulteriori proroghe in caso di particolare complessità  delle indagini o di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

Per alcuni reati la proroga per giusta causa può essere concessa solo una volta e, in ogni caso, ogni proroga non può eccedere i sei mesi.

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari

[Torna su]

Prima della scadenza del termine fissato per la conclusione delle indagini preliminari, il P.M. che decida di esercitare l'azione penale fa notificare all'indagato, al suo difensore e, in alcuni casi, alla persona offesa o al suo difensore l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

Si tratta di un passaggio funzionale a permettere all'interessato di apprestare un'idonea difesa; l'avviso, infatti, contiene:

  • la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede,
  • la sommaria enunciazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto,
  • l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia,
  • l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagine (che andranno svolte entro trenta giorni, prorogabili al massimo una volta e sino a massimo sessanta giorni), nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
La legge 103/2017 ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 407 c.p.c., che dispone che, in ogni caso, "il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis". Il termine può essere prorogato per ulteriori tre mesi in caso di indagini particolarmente complesse. Per delitti di particolare gravità tale termine è pari a quindici mesi.

Indagini preliminari e obbligo di segreto

[Torna su]

Tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, così come le richieste del P.M. di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che li autorizzano sono coperti da segreto.

Il segreto perdura sino a che l'imputato non possa avere conoscenza delle predette informazioni e al massimo sino alla chiusura delle indagini preliminari, sebbene, laddove ciò si renda necessario per la prosecuzione delle indagini, il P.M. possa consentire con decreto la pubblicazione di singoli atti o di una loro parte.

Proroga del segreto

Anche quando gli atti delle indagini preliminari non sono più coperti da segreto, è comunque possibile che il pubblico ministero disponga, con decreto, l'obbligo del segreto per singoli atti o il divieto di pubblicarne il contenuto o di rendere note notizie specifiche relative a determinate operazioni.

Data: 12 maggio 2021