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Indagini del difensore

Il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni nel corso delle indagini per "ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito"

Colloquio, ricezione dichiarazioni, assunzione informazioni

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Innanzitutto, il difensore può acquisire notizie, attraverso un colloquio non documentato, dalle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa o chiedere a queste di rendere una dichiarazione scritta o di fornire informazioni da documentare ai sensi dell'articolo 391-ter del codice di procedura penale.

Le persone sentite vanno sempre avvisate dal difensore della propria qualità e dello scopo del colloquio; dell'obbligo di dichiarare se sono indagate o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato; della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; del divieto di rivelare le domande che sono state loro eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte che hanno dato e delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

Inoltre il difensore deve specificare se intende limitarsi a conferire o ricevere dichiarazioni o assumere informazioni.

In ogni caso, se si rivolge a persona detenuta il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione; se invece si rivolge a una persona indagata o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato deve dare avviso, con almeno ventiquattro di anticipo, al suo difensore, che deve necessariamente presenziare.

Richiesta di documentazione alla P.A.

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Ai fini delle indagini difensive è anche possibile richiedere documenti che sono in possesso della pubblica amministrazione, rivolgendo apposita istanza alla P.A. che ha formato o detiene stabilmente il documento di interesse (art. 391 quater c.p.p.).

Accesso ai luoghi da parte del difensore

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Il difensore inoltre, quando effettua un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi, può redigere un verbale nel quale riportare la data e il luogo dell'accesso, le generalità proprie e dei soggetti intervenuti, la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose e l'indicazione degli eventuali rilievi (art. 391 sexies c.p.p.).

E' inoltre possibile, previa autorizzazione motivata del giudice, accedere anche a luoghi privati o non aperti al pubblico senza il consenso di chi ne ha la disponibilità, mentre è escluso l'accesso ai luoghi di abitazione e alle loro pertinenze a meno che non sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (art. 391 septies c.p.p.).

Fascicolo del difensore

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Tutti i risultati delle indagini difensive che costituiscono elementi di prova a favore dell'assistito confluiscono nel cd. fascicolo del difensore e possono essere presentati direttamente al giudice nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare quando deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata. 

Gli elementi difensivi raccolti, poi, possono essere presentati direttamente al giudice dal difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale, affinché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita. Possono anche essere presentati in ogni caso al pubblico ministero.

Il P.M. può comunque prendere visione del fascicolo del difensore ed estrarre copia della documentazione prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento.

Utilizzazione delle investigazioni difensive

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Le dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore possono essere utilizzate dalle parti ai fini delle contestazioni nell'esame testimoniale, della sopravvenuta impossibilità di ripetizione di atti e della lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare dall'imputato assente o che rifiuti di sottoporsi ad esame.

I risultati delle investigazioni difensive nel giudizio abbreviato

Va infine segnalato che, qualche anno fa, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di giudizio abbreviato, i risultati delle investigazioni difensive possono essere utilizzati per la decisione nella sola ipotesi in cui i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del P.M. prima dell'ammissione al rito speciale, con la conseguenza che è lecito ritenere che nell'ipotesi in cui si proceda con giudizio abbreviato a seguito di udienza preliminare, tali atti possono essere prodotti anche durante lo svolgimento dell'udienza preliminare e sino alla scadenza del termine per la richiesta del rito abbreviato, a norma dell'art. 438 cod. proc. pen. (Cass. n. 9198/2017).

di Valeria Zeppilli

Data aggiornamento: 13 maggio 2021