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Applicazione delle misure cautelari personali

Guida di procedura penale

Le misure cautelari personali soggiacciono a un rigido procedimento applicativo, che prende il via con la richiesta del pubblico ministero

Applicazione misure cautelari personali: disciplina

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La disciplina sull'esecuzione delle misure cautelari personali è contenuta nel Capo IV del Libro IV del codice di procedura penale agli artt. 291-294 c.p.p:

  • art. 291 Procedimento applicativo
  • art. 292 Ordinanza del giudice
  • art. 293 Adempimenti esecutivi
  • art. 294 Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

Il procedimento applicativo

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Le misure cautelari personali possono essere disposte solo previa richiesta del P.M., che presenta al Giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta. Nel momento in cui il magistrato accoglie la richiesta del P.M., emette ordinanza (art 292 c.p.p) che, a pena di nullità, deve contenere i seguenti elementi:

  • le generalità dell'imputato o qualsiasi altra informazione utile a identificarlo;
  • la descrizione sommaria del fatto e indicazione delle norme di legge che si considerano violate;
  • i motivi per i quali viene disposta la misura cautelare;
  • i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, e in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure;
  • la durata della misura, se è stata disposta per scongiurare il pericolo di inquinamento delle prove;
  • la data e la sottoscrizione del giudice.

Il Giudice ha la facoltà di applicare una misura cautelare meno afflittiva rispetto a quella richiesta dal P.M., ma non una più gravosa.

La notifica o consegna dell'ordinanza

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L'ordinanza con cui il Giudice dispone la misura cautelare deve essere notificata all'imputato. Nel caso in cui venga disposta la custodia cautelare, l'ufficiale o agente incaricato "consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio (…) e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero".

L'art 293 c.p.p prevede particolari adempimenti per l'indagato straniero che non conosce la lingua. In questo caso infatti l'ordinanza deve essere tradotta in una lingua per lui comprensibile e deve informarlo che, tra i vari diritti che gli competono c'è quello all'interprete, alla traduzione degli atti fondamentali, ad informare le autorità consolari e di avvisare i familiari.

L'interrogatorio di garanzia

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Poiché l'ordinanza è un provvedimento che il Giudice emette inaudita altera parte, è previsto l'interrogatorio di garanzia, quale momento di contatto tra Giudice e indiziato.

Il Giudice procede all'interrogatorio immediatamente, entro 48 ore su richiesta del P.M., e in ogni caso non oltre 5 giorni dall'inizio della custodia, se è stata disposta la custodia cautelare in carcere e non oltre 10 giorni, se è stata disposta un'altra misura cautelare coercitiva o interdittiva (art. 294 c.p.p). Al P.M. e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

L'interrogatorio serve al Giudice per valutare “se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Può infatti accadere che alla luce di quanto emerso dall'interrogatorio, se ne ricorrono le condizioni decida di revocare o sostituire la misura cautelare.

di Annamaria Villafrate

Data: 5 marzo 2021