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Famiglia di fatto: posizione giuridica e rapporti patrimoniali

La famiglia di fatto

La convivenza è, oggi, un fenomeno sociale in costante aumento, ma non è l'unico presupposto per identificare la famiglia di fatto (o convivenza more uxorio, terminologia in uso nella giurisprudenza italiana), tipologia di formazione sociale che, per avere rilevanza nel nostro ordinamento, deve caratterizzarsi per la stabilità, la durata e la solidarietà reciproca tra un uomo ed una donna.

È bene precisare che la convivenza, con i suddetti caratteri, è diventata rilevante, per il diritto, anche con riferimento alle coppie  omosessuali, tant'è che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 138/2010, nell'affermare i principi di cui all'art. 2 Cost., ha statuito che nella nozione di formazione sociale è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso.

La suddetta pronuncia segue quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella quale si è affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali impone la qualifica di famiglia anche alle unioni formate da persone dello stesso sesso (cfr. Prima Sezione, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria), per cui le relazioni omosessuali non saranno più comprese soltanto nella nozione di "vita privata", ma in quella di "vita familiare", pure contenuta nell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che tutela il diritto alla vita familiare, riservando allo Stato la disciplina e l'introduzione dell'istituto del matrimonio omosessuale a livello statuale. 


La "tutela" giuridica della famiglia di fatto

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La famiglia di fatto si qualifica, quindi, per l'affectio coniugalis, ossia per la comunanza di vita e di interessi e per la reciproca assistenza morale e materiale dei conviventi, i quali devono comportarsi come marito e moglie, seppur manca l'atto di matrimonio, ossia il vincolo formale

La convivenza more uxorio (dal latino mos, che significa usanza, costume, e uxor, che significa moglie) non è prevista e disciplinata dalla legge (che fin dal codice del 1865, ispirato al codice napoleonico, riconosce la famiglia fondata sul matrimonio), seppur la stessa si è occupata, nel tempo, di regolamentare una serie di diritti spettanti soprattutto alla convivente e ai figli. Quest'ultimi, oggi, hanno lo stesso riconoscimento e godono degli stessi diritti dei figli legittimi.

La famiglia di fatto, come formazione sociale è priva di tutela giuridica, seppur con l'emanazione di norme frammentarie si è dato, alla stessa, un certo rilievo.

Oltre alla legislazione sulla filiazione, infatti, significative sono le norme contenute nel d.l. n. 1726/1918 che riconoscono alla convivente la pensione di guerra; nell'art. 2 del d.p.r. n. 136/1958 che considera famiglia anagrafica non solo quella fondata sul matrimonio e legata da rapporti di parentela, affinità, affiliazione ed adozione ma ogni altro nucleo fondato su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti per soddisfare le esigenze comuni; nell'art. 5 della l. n. 194/1978 che permette al padre del concepito di partecipare al procedimento di interruzione della gravidanza; nell'art. 44 della l. n. 184/1983, che, in alcuni particolari casi, consente l'adozione a chi non è coniugato, rientrando in questa terminologia anche la famiglia di fatto; nelle norme di accesso alle tecniche di fecondazione assistita da parte delle coppie di fatto; ecc. 

Se dal punto di vista legislativo, la posizione della famiglia di fatto riceve tutele solo frammentarie, la giurisprudenza, ispirandosi ai criteri interpretativi di quella europea (cfr. ex multis la fondamentale sentenza della Cedu del 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio, che ha fatto rientrare le relazioni esistenti al di fuori del matrimonio all'interno dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, non potendo lo stesso operare una distinzione tra famiglia legittima o illegittima), si è spinta ben oltre.

In materia penale, in particolare con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il termine famiglia deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo (Cass. n. 40727/2009;  n. 20647/2008; n. 21329/2007), mentre, in occasione della regolazione dei rapporti patrimoniali, in sede civile, con la sentenza n. 1277/2014, la S.C. ha affermato che la nozione di famiglia non deve limitarsi a quella basata sul matrimonio, ma può comprendere anche altri legami familiari di fatto che devono essere compresi tra le formazioni sociali nelle quali si deve ricondurre ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire, ex art. 2 Cost., il libero sviluppo della persona umana. 

Gli aspetti patrimoniali della famiglia di fatto

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Dalle sopra illustrate considerazioni, deriva che i legami di natura personale, instaurati tra i conviventi, non sono vincolanti sul piano giuridico, ma sono rimessi, esclusivamente, alla spontanea osservanza reciproca, per cui la cessazione del loro rapporto avviene ad nutum e senza necessità di intervento dell'autorità giudiziaria, la quale verifica solamente l'adeguatezza degli accordi raggiunti nell'interesse della prole, ex art. 337-ter c.c. (Trib. Milano, 20 febbraio 2013).

La tutela che viene, oggi, richiesta, dalla famiglia di fatto, all'ordinamento coinvolge solo la fase dello scioglimento del vincolo morale e con riferimento solamente ai conviventi more uxorio.

A tal proposito si è attivato anche il Consiglio Nazionale del Notariato che ha predisposto appositi contratti di convivenza, dove sono regolati gli aspetti patrimoniali della famiglia di fatto, anche in caso di cessazione del rapporto (ad es. l'abitazione, il mantenimento in caso di bisogno, la proprietà dei beni, il testamento con clausole a favore del convivente, ecc.), nonchè alcuni comuni, che hanno istituito il registro delle convivenze, e diverse parti sociali e politiche che hanno proposto l'introduzione di nuovi istituti giuridici (fra cui il PACS, Patto Civile di Solidarietà, e i DICO, Diritti e doveri delle persone stabilmente Conviventi) e proposte di legge volte a disciplinare le unioni di fatto.

La giurisprudenza, come ha elaborato la nozione di famiglia, così è intervenuta a disciplinare i rapporti tra i conviventi, per esempio, considerando valido ed efficace il contratto di costituzione di usufrutto di immobile stipulato tra due conviventi more uxorio, senza corrispettivo alcuno, sul presupposto che esso trova fondamento nella convivenza stessa e nell'assetto che i conviventi hanno inteso dare ai loro rapporti (Trib. Savona, 7 marzo 2001); nonché, affermando che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (Cass. n. 7214/2013). 

Mantenimento e alimenti nella famiglia di fatto

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Giurisprudenza e dottrina, nel silenzio della legge, sono concordi nel non riconoscere a carico e a favore dei conviventi obblighi di contribuzione, salvo che gli stessi risultino da convenzioni, stipulate dagli stessi conviventi, indirizzate a disciplinare gli aspetti di natura patrimoniale.

Gli accordi, per costituire fonte di obbligazioni, devono risultare da un atto scritto avente forma di scrittura privata o di atto pubblico stipulato da un notaio e possono contenere: la disciplina dei loro rapporti patrimoniali; la costituzione di un fondo comune per le spese da effettuare nell'interesse della famiglia di fatto e, finanche, il versamento di una somma di denaro, a carico di uno dei conviventi e a favore dell'altro, in caso di cessazione della convivenza, e l'assegnazione dell'abitazione familiare.

Il diritto di ricevere quanto è necessario al suo mantenimento, spetta al coniuge qualora egli non abbia adeguati redditi propri, per come stabilito dall'art. 156 c.c. e deve essere riconosciuto e stabilito dal giudice, che pronuncia la separazione.

Non sussiste, allo stato attuale della legislazione, il diritto al mantenimento nei confronti del convivente "more uxorio", concretizzando la convivenza una situazione di fatto, caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità unilaterale, cui non si ricollegano diritti e doveri se non di carattere morale (Trib. Napoli, 8 luglio 1999).

La Cassazione ha, peraltro, stabilito che la convivenza more uxorio non può assimilarsi al matrimonio, in quanto concetti del tutto antitetici: dal  matrimonio discendono conseguenze perenni e ineludibili, tra i quali il dovere di mantenimento o di alimenti al coniuge, mentre la convivenza è la scelta di chi intende sottrarsi ai doveri di carattere pregnante connessi al matrimonio e riservarsi, invece, la possibilità di un commodus discessus in conseguenza dei caratteri di precarietà e revocabilità unilaterale ad nutum, propri della convivenza di fatto (Cass. n. 4204/1994).

Al convivente o alla convivente, che versa in stato di bisogno, non spetta neppure l'assegno alimentare non essendo tale figura contemplata, tra gli aventi diritto, dall'art. 433 c.c., salvo che si possa far derivare tale diritto dall'art. 437 c.c.

La giurisprudenza ha, però, escluso il diritto agli alimenti nei confronti del convivente more uxorio per gli stessi motivi che stanno alla base dell'esclusione dell'assegno di mantenimento (Trib. Napoli, 8 luglio 1999).

La dottrina, sensibile alle istanze dei conviventi più deboli, ha ipotizzato la possibilità di ottenere un risarcimento del danno per rottura unilaterale del rapporto di convivenza. 

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