- Le procedure concorsuali |
- Gli scopi della riforma 2006 |
- Il risanamento dell'impresa |
- La semplificazione delle procedure |
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- Aspetti procedurali del fallimento |
- Sentenza dichiarativa di fallimento |
- Il tribunale fallimentare |
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- Effetti del fallimento nei confronti del fallito |
- Effetti del fallimento nei confronti dei creditori |
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Il tribunale fallimentare
A questo punto merita un breve approfondimento la questione, assai dibattuta in dottrina, inerente ai nuovi rapporti tra i vari organi della procedura in esame, in seguito alle novelle ex D. Lgs. n. 5/2006. Nonostante la notevole dilatazione del grado di autonomia gestionale del curatore e i poteri di vigilanza, rispettivamente assegnati al giudice delegato e al comitato dei creditori, il tribunale resta pur sempre investito dell'intera procedura fallimentare. Salvi i casi in cui è prevista la competenza del giudice delegato, spetta a lui, infatti, il compito di provvedere tanto alla nomina quanto all’eventuale revoca o sostituzione, per giustificati motivi, di ognuno degli organi della procedura (cfr. la nuova formulazione dell’art. 23 l.fall.). Ogni volta che lo ritenga opportuno, inoltre, il tribunale ha facoltà di sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori. A meno che non sia indicata la competenza del giudice delegato, spetta sempre a lui, poi, decidere le controversie relative alla procedura stessa, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento, del resto, è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, in deroga alle regole generali del codice di procedura civile (cfr. art. 24 l.fall.).
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