- Le procedure concorsuali |
- Gli scopi della riforma 2006 |
- Il risanamento dell'impresa |
- La semplificazione delle procedure |
- Requisiti di assoggettamento al fallimento |
- Iniziativa per la dichiarazione di fallimento |
- Aspetti procedurali del fallimento |
- Sentenza dichiarativa di fallimento |
- Il tribunale fallimentare |
- Il curatore fallimentare |
- Il comitato dei creditori |
- Effetti del fallimento nei confronti del fallito |
- Effetti del fallimento nei confronti dei creditori |
- Effetti del fallimento in relazione agli atti pregiudizievoli per i creditori |
- Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti |
- Esercizio provvisorio dell’impresa e liquidazione dell’attivo |
- Distribuzione dell'attivo |
- Pagamento, rendiconto e ripartizione finale |
- La chiusura del fallimento |
- Fallimento delle società |
- Estensione del fallimento |
- Il concordato fallimentare |
- Il concordato preventivo |
- Condizioni per l'ammissione al concordato preventivo |
- La domanda di ammissione al concordato preventivo |
- Principali effetti del concordato preventivo |
- Aspetti procedurali del concordato preventivo |
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti |
- Effetti esecuzione concordato preventivo |
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Gli scopi della riforma del 2006
Come si accennava, la legge fallimentare è stata, di recente, interessata da un provvedimento che ha novellato un numero cospicuo degli articoli che la compongono. Per avere un’idea delle ragioni che hanno spinto il legislatore ad approvare il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, entrato in vigore il 15/07/2006, è assai interessante leggere quanto riportato nella stessa Relazione Ufficiale alla riforma. Dopo aver evidenziato alcune delle difficoltà emerse nel corso dei decenni di vigenza dell’impianto del 1942, in tale documento si auspica che la nuova disciplina risulti, non solo “compatibile con la legislazione europea”, ma anche orientata verso “una nuova prospettiva di recupero delle capacità produttive dell’impresa, nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse dell’imprenditore (…) ma confluiscono interessi economici e sociali più ampi che privilegiano il ricorso alla via del risanamento e del superamento della crisi aziendale (…) ma piuttosto destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, assicurando la sopravvivenza (…) procurando alla collettività ed in primo luogo agli stessi creditori una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento ed il trasferimento a terzi delle strutture aziendali (…) che semplifichi le procedure attualmente esistenti e sopperisca in modo agile e spedito alla conservazione dell’impresa e alla tutela dei creditori”.
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