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Requisiti di assoggettamento al fallimento

Il primo titolo del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 si occupa di definire il suo campo di applicazione; l’art. 1 l.fall., in proposito, precisa che l’assoggettamento alla procedura fallimentare e al concordato preventivo (dopo la novella del 2006, l’amministrazione controllata è disciplinata solo a latere, in particolare dagli articoli 187 – 193 l.fall., che compongono il titolo quarto della legge in commento) è subordinato al concorso di una pluralità di requisiti soggettivi (sia positivi che negativi) e oggettivi. In meirto ai requisiti soggettivi, l’impresa, da un lato, deve esercitare effettivamente un’attività commerciale (quindi sicuramente non agricola) e, dall’altro lato, non deve essere né un ente pubblico, né un piccolo imprenditore. Per quanto concerne quest’ultimo profilo, secondo quanto recita l’art. 2083 del codice civile, “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Ebbene, come ribadito anche dall’art. 2221 c.c., tale categoria di imprenditori è esonerata dal subire la procedura fallimentare, anche perché, come osservato da autorevole dottrina, le limitate dimensioni dell’attività di impresa esercitata e, quindi, dei contatti e delle relazioni commerciali da essi normalmente intrattenute, ridimensionano fortemente le esigenze di garantire in modo più stringente la c.d. par condicio creditorum. E’ da sottolineare che il riformatore del 2006 ha individuato uno specifico canone di qualificazione dei piccoli imprenditori. Si tratta di un criterio quantitativo dimensionale parametrato all’entità dell’investimento nell’azienda ovvero all’entità dei flussi attivi (ossia, in definitiva, dei ricavi lordi) prevedendo, nella prima ipotesi, l’investimento superiore a € 300.000,00 e, nella seconda, la soglia dei ricavi lordi superiore a € 200.000,00 negli ultimi tre anni in ragione di ogni esercizio. Al fine di aggiornare i suddetti limiti quantitativi al tasso d’inflazione, peraltro, questi sono suscettibili di aggiornamento con Decreto del Ministro della Giustizia.

Oltre a ricorrere i requisiti soggettivi appena visti, per far sì che un’impresa sia assoggettabile a fallimento, è necessario, al tempo stesso, che la stessa versi in uno stato di crisi normativamente qualificato, definito dalla legge fallimentare “stato d’insolvenza”. Questo stato “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (cfr. art. 5 l.fall.).

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