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Le procedure concorsuali
Le procedure concorsuali sono una serie di procedure nelle quali, preso atto di uno stato di crisi di un’impresa commerciale, connotata da requisiti individuati di volta in volta dal legislatore, viene regolato il rapporto di tale impresa con il complesso dei suoi creditori, alla presenza di almeno un’autorità pubblica e di altri soggetti indicati in modo specifico e diversificato da procedura a procedura. Scopo principale di ognuno dei procedimenti di cui trattasi, comunque, è la drastica riduzione dell’autonomia imprenditoriale, mediante la sottrazione all’imprenditore della disponibilità dei beni, o addirittura dell’impresa stessa, ovvero mediante la nomina di un organo con funzioni di controllo sull’esercizio dell’attività, in vista di una risoluzione della crisi e/o della pari soddisfazione dei creditori dell’azienda interessata.
Il fallimento è la più nota delle procedure concorsuali individuate tutte dalla legislazione speciale ed è disciplinato, in particolare, dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare, in breve “l.fall.”), come significativamente modificato, di recente,dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La legge fallimentare disciplina, altresì, il concordato preventivo (titolo III l.fall.), l’amministrazione controllata (titolo IV l.fall.) e la liquidazione coatta amministrativa (titolo V l.fall.). Per quanto concerne i rapporti tra quest’ultima e il fallimento, l’art. 2 l.fall., dopo aver chiarito che spetta alla legge determinare quali imprese sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali essa può essere disposta e l'autorità competente a disporla, precisa che le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, a meno che sia la legge stessa a prevedere in senso opposto.
Verso la fine degli anni ‘70, poi, il legislatore ha sentito l’esigenza di prevedere una regolamentazione peculiare, per evitare l’assoggettamento al fallimento di imprese con particolari caratteristiche (tra cui un numero di dipendenti maggiore di duecento unità, un particolare rapporto debito/patrimonio e una notevole entità dei debiti): si tratta dell’“Amministrazione Straordinaria della Grandi Imprese in Crisi”, introdotta dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26). Tale normativa, peraltro, è stata, ormai da diversi anni, sostituita dal D.Lgs. n. 270/99, che ha tenuto conto dei ripetuti rilievi critici mossi dall’Unione Europea. Quest’ultima, invero, aveva considerato eccessiva la frequenza del ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria e troppo rilevante l’ammontare degli incentivi erogati dall’Italia alle imprese nazionali assoggettate a siffatto procedimento, tanto da ritenere il nostro Paese inottemperante rispetto alle norme comunitarie dettate in tema di “aiuti di Stato”.
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