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Iniziativa per la dichiarazione di fallimento
In merito all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, secondo quanto previsto dall’art. 6 l.fall., quest’ultimo è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o, nei casi previsti dall’art. 7 l.fall., su richiesta del pubblico ministero. Prima del 15 luglio 2006, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006, era ammessa anche l’iniziativa d’ufficio del giudice; l’art. 8 l.fall. (abrogato dalla riforma del 2006), in particolare, affidava al giudice civile il compito di riferire al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento l’eventuale accertamento, seppur in via incidentale, dello stato d’insolvenza di un imprenditore che fosse parte nel giudizio.
In merito all’iniziativa dell’imprenditore in prima persona, l’attuale versione dell’art. 14 l.fall. indica una serie di adempimenti che costui ha l’onere di ottemperare, tra i quali spicca il deposito presso la cancelleria del tribunale, da un lato, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti (ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata) e, dall’altro lato, dello stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività. Sempre al fine di fornire agli organi della procedura un quadro il più possibile chiaro ed esaustivo della c.d. “massa fallimentare”, l’imprenditore dovrà depositare, altresì, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
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