Il giudice delegato

Da prima deputato a dirigere le operazioni del fallimento e a vigilare sull'operato del curatore, a seguito della riforma, il giudice delegato ha visto notevolmente ridimensionati i propri poteri, a favore delle maggiori facoltà attribuite sia al comitato dei creditori che al curatore.

Al giudice delegato spettano funzioni giurisdizionali in senso stretto e di natura amministrativa, ossia di vigilanza e controllo sulla procedura, tutorie quando autorizza il compimento di certi atti e di raccordo tra i vari organi. Il Giudice delegato è quindi una figura posta a garanzia della legalità della procedura.

In base all'art. 25 L.F., il giudice delegato esercita, "funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura" ed è tenuto: a riferire al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; ad emettere (o provocare dalle competenti autorità) i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio; a convocare il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; a liquidare, su proposta del curatore, i compensi e a disporre l'eventuale revoca dell'incarico conferito a soggetti la cui opera è stata richiesta dal curatore stesso nell'interesse del fallimento; ad autorizzare, per iscritto, il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; a nominare, su proposta del curatore, gli arbitri, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge; nonché a procedere all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi.

Al giudice delegato, rimane inoltre, ai sensi dell'art. 95 L.F., il potere di approvare il progetto di stato passivo e di pronunciarsi sulle domande di ammissione, oltre a quello di provvedere sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.

I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreti motivati (art. 25, ultimo comma, L.F.), avverso i quali può essere proposto reclamo (dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse) sia al tribunale che alla corte d'appello, che provvedono in camera di consiglio (art. 26 L.F.) nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione eseguita dalla cancelleria o dalla controparte che ne ha interesse, o ancora entro 90 giorni dal deposito, se le precedenti forme di comunicazione non sono state eseguite.

Il reclamo, che non sospende l'esecuzione del provvedimento, si propone con ricorso ai sensi dell'art. 125 c.p.c. e quest'atto deve contenere, tra l'altro: i fatti allegati, le ragioni di diritto su cui si fonda il ricorso, le conclusioni e l'indicazione dei mezzi di prova di cui vuole avvalersi nel corso del procedimento.

Sulla natura del reclamo si è di recente espressa la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza n 21826/2017 precisando che: “il reclamo di cui all'art. 26 della legge fallimentare da luogo ad un procedimento di tipo inquisitorio, nell'ambito del quale il tribunale, investito di tutta la procedura e nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sull'operato del giudice delegato, con possibilità di sostituirsi a quest'ultimo nell'esercizio delle sue attribuzioni, non è vincolato dalle richieste delle parti, e può quindi porre a fondamento della decisione la conoscenza di ogni atto o documento della procedura, ancorché gli stessi non abbiano costituito oggetto del contraddittorio (Cass., Sez. I, 20/05/2016, n. 10435; 5/04/2012, n. 5501)�?.

Novità del disegno di legge 2681 - 11/10/2017

Il disegno di legge prevede all'art. 3, comma 2 che, per quanto riguarda il ruolo del giudice delegato nelle procedure di crisi e dell'insolvenza:“Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti�?, tra l'altro, la nomina di un unico giudice delegato.�? Al giudice delegato però verrà tolto il potere di procedere al riparto dell'attivo tra i creditori, che dovrà essere affidato, per volontà del legislatore, al curatore