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Estensione del fallimento a “soci occulti” e a “societa’ occulte”
Un cenno particolare meritano i commi quarto e, soprattutto, quinto dell’art. 147 l.fall.. Il primo di essi non presenta sostanziali novità in quanto estende il fallimento anche ai soci illimitatamente responsabili, la cui esistenza dovesse essere scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società (c.d. “soci occulti”).
Del tutto innovativo, almeno in termini di disciplina espressa, invece, è il disposto del quinto comma dell’art. 147 l.fall., il quale prevede che la suddetta estensione del fallimento operi anche qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Si tratta del fallimento della c.d. “società occulta”, in realtà da tempo applicato in giurisprudenza, anche se da più parti contestato in dottrina.
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