Esdebitazione


L'esdebitazione è l'istituto giuridico, regolato dagli articoli 142 e seguenti della legge fallimentare e introdotto dalla riforma del 2006 in luogo della precedente disciplina sulla "riabilitazione", che consente al fallito di liberarsi dei debiti non soddisfatti, una volta che la procedura fallimentare si è conclusa

Cos'è l'esdebitazione

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Tale beneficio si sostanzia in una dichiarazione di inesigibilità dei crediti che non hanno trovato soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale ed è concesso solo agli imprenditori individuali o ai soci illimitatamente responsabili delle società personali.

Esdebitazione: presupposti

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L'art. 142 della legge fallimentare definisce, innanzitutto, quali sono i presupposti perché un imprenditore possa beneficiare dell'esdebitazione:

  • deve aver collaborato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo, al fine di agevolare lo svolgimento proficuo delle operazioni;
  • non deve aver ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  • non deve aver violato le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge fallimentare, relative agli obblighi di consegna al curatore della corrispondenza del fallito, riguardante i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento;
  • non deve avere già beneficiato dell'istituto dell'esdebitazione negli ultimi 10 anni;
  • non deve aver distratto l'attivo o aver esposto passività insussistenti così come non deve aver cagionato o aggravato il dissesto finanziario rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ovvero fatto ricorso abusivo al credito;
  • non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per altri delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Quando non è possibile l'esdebitazione

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Il secondo comma dell'articolo 142 statuisce che non è possibile beneficiare dell'istituto dell'esdebitazione nel caso in cui non siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali.

A tale proposito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 24214 del 10 novembre 2011, ha avuto modo di precisare che il presupposto oggettivo necessario a ottenere il beneficio della esdebitazione consiste nel soddisfacimento almeno parziale dei creditori. Non è necessario però che tutti i creditori siano stati soddisfatti: è sufficiente che lo siano stati, in tutto o in parte, i soli creditori privilegiati.

Inoltre non tutti i debiti possono considerarsi estinti a seguito dell'esdebitazione. A norma del successivo comma 3, restano fermi, infatti, gli eventuali obblighi di versare l'assegno di mantenimento oppure di corrispondere gli alimenti e in ogni caso le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa. Restano esclusi dall'esdebitazione anche i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

L'esdebitazione, inoltre, non fa venir meno i diritti vantati dai creditori nei confronti di eventuali coobbligati, fideiussori del debitore o degli obbligati in via di regresso.

Esdebitazione: il procedimento

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Il procedimento per la esdebitazione è regolato dall'articolo 143 della legge fallimentare che prevede che lo stesso tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento, o il fallito, con ricorso presentato entro l'anno successivo dalla stessa, verificata la presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 142 e tenuto conto altresì dei comportamenti collaborativi dello stesso fallito, dopo aver sentito il curatore e il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Il ricorso e il decreto del tribunale vanno comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.

Avverso il decreto che provvede sul ricorso, è proponibile, da parte dei creditori non integralmente soddisfatti, dal pubblico ministero, da qualunque interessato nonché dallo stesso debitore, reclamo a norma dell'articolo 26 della legge fallimentare, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notifica, dinanzi alla corte d'appello che provvederà in camera di consiglio.

Creditori che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo 

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In virtù di quanto previsto dall'articolo 144 della legge fallimentare, il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo.

Tuttavia, in tale ipotesi, l'esdebitazione opera limitatamente alla eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Esdebitazione nel codice della crisi d'impresa

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La disciplina dell'esdebitazione è stata modificata dal codice della crisi d'impresa, in vigore dal 15 agosto 2020 che, agli articoli 278 e seguenti, ha completamente riscritto la disciplina dell'istituto. 

Tra le altre cose, si prevede che l'esdebitazione può essere conseguita decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della sua chiusura, se antecedente e che tale termine è ridotto a due anni se il debitore ha proposto tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi. 

Viene poi dedicato un capo specifico all'esdebitazione del sovraindebitato.

Data aggiornamento: agosto 2020