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Effetti del fallimento nei confronti del fallito
Il fallimento produce una serie di effetti, tanto di tipo personale sul fallito, quanto di tipo economico, in particolare, in relazione ai creditori, agli atti pregiudizievoli in danno ai creditori, nonché in riferimento ai rapporti giuridici preesistenti. A ognuno di questi aspetti, è dedicata una sezione del capo che tratta, appunto, degli effetti del fallimento (cfr. art. 42 e ss. l.fall.).
In merito agli effetti nei confronti del fallito, innanzitutto, la sentenza che dichiara il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento, fatta eccezione per i beni elencati dall’art. 46 l.fall.. Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, di regola, diviene il curatore il soggetto legittimato dal punto di vista processuale. Oltre al sorgere in capo al fallito dei diritti e degli obblighi, prevalentemente di collaborazione con gli organi della procedura, di cui agli artt. 47, 48 e 49 l.fall., è da evidenziare la sanzione di inefficacia relativa prevista dall’art. 44 l.fall.: tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, così come sono parimenti inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. L’articolo immediatamente successivo precisa, in proposito, che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
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