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Effetti del fallimento in relazione agli atti pregiudizievoli per i creditori
Per quanto riguarda la categoria di effetti relativa agli atti pregiudizievoli per i creditori, la legge fallimentare riserva una disciplina dell’azione c.d. “revocatoria fallimentare” più o meno rigorosa a seconda della tipologia di atto compiuto dal fallito. Gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, a patto che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante, sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. In merito ai pagamenti, l’art. 65 l.fall. prevede, invece, che sono “privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Dopo aver chiarito che l’azione revocatoria fallimentare può concorrere con quella “ordinaria”, la legge regola i vari casi di atti a titolo oneroso agli artt. 67 e ss. l.fall.. E’ da evidenziare, in proposito, l’attuale elencazione degli atti esclusi dall’azione revocatoria, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 67, comma 3 l.fall..
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