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Principali effetti del concordato preventivo
Il concordato preventivo produce una serie di effetti; tra questi emerge l’inizio dell’attività di vigilanza del commissario giudiziale, nonostante il debitore conservi l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa. E’ da rilevare che oggi non è più prevista la generale “direzione del giudice delegato”, ma l’autorizzazione di tale organo è necessaria affinché gli atti di straordinaria amministrazione non perdano efficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato (anche se il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta tale autorizzazione).
Nonostante vari articoli (tra cui gli artt. 165 e 169 l.fall.) rinviino a numerose norme dettate per il fallimento, alcune regole, anche in merito agli effetti, sono del tutto peculiari del concordato preventivo. Ad esempio, a partire dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti, del resto, rimangono sospese e le decadenze non si verificano. I creditori, inoltre, non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, a meno che non vi sia all’uopo una specifica autorizzazione del giudice.
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