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Il curatore fallimentare

Per quanto concerne il curatore, consapevole dell’accrescimento delle sue responsabilità (si veda, in proposito, il nuovo art. 38 l.fall), il riformatore ha affiancato alle preesistenti incompatibilità connesse a rapporti con il fallito, degli specifici requisiti che attestino la professionalità e le capacità del soggetto da nominare, tanto che è riservato al tribunale, nel provvedimento di nomina, il compito di indicare le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore scelto.

In merito ai poteri del curatore che, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale, a costui è affidata l'amministrazione del patrimonio fallimentare e il compito di porre in essere tutte le operazioni della procedura di propria competenza, ferme restando le funzioni di vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Il curatore non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato (salvo i casi indicati nell’art. 31 l.fall.) ed esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio, anche se il giudice delegato può autorizzarlo a conferire delega a terzi, in relazione a singole operazioni. Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 35 l.fall., il curatore necessita dell’autorizzazione del comitato dei creditori, che si pronuncerà, prevalentemente, sul merito delle scelte che intende compiere.

Compito specifico del curatore, poi, è quello di presentare al giudice delegato, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale (per approfondimenti sul contenuto di tale relazione, si veda il nuovo testo dell’art. 33 l.fall.). Oltre alle varie attività indicate dalla legge, altro documento fondamentale che spetta al curatore compilare, come si è già visto, è il c.d. “programma di liquidazione”, di cui all’art. 104ter l.fall..

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