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- Il concordato preventivo |
- Condizioni per l'ammissione al concordato preventivo |
- La domanda di ammissione al concordato preventivo |
- Principali effetti del concordato preventivo |
- Aspetti procedurali del concordato preventivo |
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti |
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Condizioni per l’ammissione al concordato preventivo
L’art. 160 l.fall., che si occupa di individuare le condizioni per l'ammissione alla procedura in esame, stabilisce che l'imprenditore in “stato crisi” (intendendosi per tale anche, ma non necessariamente, lo “stato di insolvenza” di cui all’art. 5 l.fall.) ha facoltà di proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano, il quale può prevedere una serie di interventi. Il primo di questi è la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito. Altri possibili contenuti della proposta de quo sono, da una parte, l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore e, dall’altra parte, la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. L’imprenditore, infine, può proporre ai creditori un piano che preveda trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
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