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Il concordato preventivo

Come si è accennato all’inizio, il concordato preventivo è una delle procedure concorsuali regolate dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in particolare al suo titolo III. Gli scopi che tale procedura si prefigge di raggiungere sono molteplici, ma la dottrina ne segnala almeno tre. In primo luogo, il concordato preventivo mira a soddisfare l’interesse del debitore ad ottenere una paralisi delle azioni esecutive nei suoi confronti, conservando, al tempo stesso, la disponibilità e l’amministrazione della sua impresa. In secondo luogo, il concordato preventivo tiene conto dell’interesse dei creditori ad evitare una lunga e dispendiosa attività liquidatoria fallimentare, conseguendo il soddisfacimento delle proprie ragioni in tempi brevi. In terzo luogo, non è certo trascurabile l’interesse pubblico a garantire continuità a un’impresa (con tutto ciò che ne consegue, anche in termini occupazionali e di riflessi sul mercato nazionale o, quantomeno, locale), a patto che questa abbia dimostrato di possedere ancora potenzialità produttive degne di fiducia.

Anche il concordato preventivo è stato preso in considerazione dal D.L.gs. n. 5/2006, il quale ha tentato di risolvere una pluralità di frizioni e di difficoltà applicative che la dottrina aveva rilevato. Senza addentrarci troppo nella disamina delle singole novità, potremmo dire, fin da ora, che l’attuale assetto normativo rende i creditori divisibili in classi, in modo da rendere più omogenea l'espressione dei loro diversi interessi nell'ambito della procedura liquidatoria. Il concordato diventa, così, lo strumento attraverso il quale la crisi dell'impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano a oggetto la ristrutturazione dell'impresa, come emerge già dalla nuova rubrica del titolo III della legge fallimentare, nella quale, dopo le parole “del concordato preventivo (…)”, sono state inserite le parole “ (…) e degli accordi di ristrutturazione”.

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