- Le procedure concorsuali |
- Gli scopi della riforma 2006 |
- Il risanamento dell'impresa |
- La semplificazione delle procedure |
- Requisiti di assoggettamento al fallimento |
- Iniziativa per la dichiarazione di fallimento |
- Aspetti procedurali del fallimento |
- Sentenza dichiarativa di fallimento |
- Il tribunale fallimentare |
- Il curatore fallimentare |
- Il comitato dei creditori |
- Effetti del fallimento nei confronti del fallito |
- Effetti del fallimento nei confronti dei creditori |
- Effetti del fallimento in relazione agli atti pregiudizievoli per i creditori |
- Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti |
- Esercizio provvisorio dell’impresa e liquidazione dell’attivo |
- Distribuzione dell'attivo |
- Pagamento, rendiconto e ripartizione finale |
- La chiusura del fallimento |
- Fallimento delle società |
- Estensione del fallimento |
- Il concordato fallimentare |
- Il concordato preventivo |
- Condizioni per l'ammissione al concordato preventivo |
- La domanda di ammissione al concordato preventivo |
- Principali effetti del concordato preventivo |
- Aspetti procedurali del concordato preventivo |
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti |
- Effetti esecuzione concordato preventivo |
- [Torna all'indice delle guide legali] |
Il comitato dei creditori
Per concludere la disamina relativa agli organi della procedura fallimentare, il comitato dei creditori è un organo cui la riforma del 2006 ha affidato funzioni di rilievo, tanto che parte della dottrina ha reputato eccessivo il ruolo attualmente ricoperto da un organo portatore esclusivamente di interessi particolari, qual è quello in esame. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, secondo le modalità indicate dall’art. 40 l.fall. e, comunque, “in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi”. Nell’esplicazione delle sue funzioni, che sono prevalentemente inerenti a un controllo nel merito, il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato.
| « Il curatore fallimentare | Effetti del fallimento nei confronti del fallito » |
