Il comitato dei creditori

A differenza della precedente normativa, il legislatore del 2006 ha affidato a tale organo funzioni ben più rilevanti, ampliandone le competenze e la partecipazione nella procedura fallimentare e dotandolo di maggiore autonomia operativa. Il comitato dei creditori, in precedenza relegato a un ruolo meramente consultivo, oggi condivide con il curatore poteri di gestione economica e amministrativa.

Nomina del comitato dei creditori

Ai sensi dell'art. 40 della L.F.: Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento (...), sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente. La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma. (…) Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.�?

Il D.L. n. 59 del 3/05/2016, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016 n. 119, ha introdotto, dopo il quarto comma dell'art. 4, il seguente periodo:Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.�?

Funzioni del comitato dei creditori

Sulla base del novellato art. 41 L.F., il comitato dei creditori è tenuto a vigilare sull'operato del curatore, ad autorizzarne gli atti e ad esprimere pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, motivando, seppur succintamente, le proprie deliberazioni.

Dal testo della legge emerge quindi che il comitato esercita:

_ Funzioni consultive (artt. 23, 25, 34, 37,41, 87 bis,102, 104, 104 bis,104 ter, 108, 110, 119, 125, 129, 143, 146): il comitato dei creditori è organo consultivo permanente del Tribunale fallimentare e del Giudice delegato. In tale veste può proporre reclamo verso i decreti di questi due organi, inoltre ai sensi dell'art. 26 e 41 L.F. il comitato può essere sostituito dal Giudice delegato sia nel caso in cui il comitato sia formato e svolga pienamente le sue funzioni, sia nel caso in cui la formazione del comitato risulti affetta da una patologia originaria o funzionale.

- Funzioni di controllo e vigilanza (artt. 31, 33, 38, 41, 49, 87, 90, 104, 104 ter, 107, 108, 137):

in questa veste il comitato dei creditori svolge il proprio ruolo di sorveglianza sul merito (opportunità e convenienza) dell'operato del curatore, attraverso la formulazione di osservazioni scritte al rapporto riepilogativo che il curatore è tenuto a redigere ogni sei mesi, l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti procedurali e la richiesta di chiarimenti.

- Funzioni di autorizzazione (artt. 32, 35, 38, 41, 42, 72, 73, 81, 104 ter):

Una delle novità più rilevanti della riforma fallimentare è rappresentata dall'attribuzione del potere di autorizzazione al compimento di alcuni atti di gestione al comitato dei creditori.

Ai sensi dell'art. 35 L.F. infatti il comitato ha il potere di autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del curatore, mentre per altri ne ha la mera facoltà. Il nuovo ruolo del comitato dei creditori si manifesta soprattutto nella fase di liquidazione, momento in cui compie valutazioni di convenienza economica delle attività compiute, esprimendo pareri al curatore e autorizzando gli atti più rappresentativi dal punto di vista economico.

« Il curatore fallimentare Effetti del fallimento
nei confronti del fallito »