- Le procedure concorsuali |
- Gli scopi della riforma 2006 |
- Il risanamento dell'impresa |
- La semplificazione delle procedure |
- Requisiti di assoggettamento al fallimento |
- Iniziativa per la dichiarazione di fallimento |
- Aspetti procedurali del fallimento |
- Sentenza dichiarativa di fallimento |
- Il tribunale fallimentare |
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- Effetti del fallimento nei confronti dei creditori |
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Aspetti procedurali del fallimento
A prescindere dal soggetto che ha dato origine al procedimento, esso si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio (così testualmente l’art. 15 l. fall., rubricato “Istruttoria prefallimentare”). Tale norma, poi, al fine di assicurare il rispetto delle regole del contraddittorio e della trasparenza, impone al tribunale l’obbligo di convocare, con decreto apposto in calce al ricorso, vuoi il debitore, vuoi i creditori istanti per il fallimento. Ulteriore novità, poi, è contenuta nell’ultimo comma dell’art. 5 l.fall., il quale esclude la dichiarazione di fallimento qualora l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia, nel complesso, inferiore a euro venticinquemila (importo periodicamente aggiornato).
In merito al problema della competenza, consapevole delle incertezze sorte sulla base del precedente assetto normativo, il D.Lgs. n. 5/2006, ha introdotto due articoli volti a disciplinare, rispettivamente, le ipotesi di incompetenza (art. 9bis l.fall.) e il conflitto positivo di competenza (art. 9ter l.fall.). Dopo aver ribadito che il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, inoltre, il riformatore del 2006 ha dichiarato irrilevante ai fini della competenza l’eventuale trasferimento della sede, purché avvenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
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