Cenni sulle novità fiscali
E’ interessante, in conclusione, accennare alle rilevanti novità introdotte in materia fiscale dal decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 286/2006. Una delle disposizioni più importanti è l’art. 6 del decreto legge citato, il quale ha modificato sensibilmente la disciplina relativa alle imposte ipotecaria, catastale e di registro sui trasferimenti di beni e di diritti in caso di donazione. Nel rimandare a quanto detto circa le innovazioni apportate alle regole fiscali anche in materia successoria dai medesimi provvedimenti del 2006, è da evidenziare almeno una differenza degna di nota: qualora la donazione sia disposta a favore del coniuge o di parenti in linea retta non si applicherà l’imposta di registro, ma solo quelle ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 168 €) fino al valore di 180mila € (con una franchigia minore, dunque, rispetto alle successioni), a condizione che il donatario abbia i requisiti per usufruire della c.d. “agevolazione per la prima casa”. Oltre il valore di 180mila €, nelle fattispecie descritte, la donazione è soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, sempre rispettivamente nella misura del 3 e 1 per cento. Allorché, invece, il coniuge o i parenti in linea retta donatari non abbiano i requisiti necessari per rientrare nella disciplina di favor dettata per la “prima casa”, tali imposte si applicano con le stesse aliquote ma all'intero valore dell'immobile.
| « La revoca della donazione |
