Le libertà non donative
Nell’ordinamento giuridico italiano sono ammesse almeno tre tipologie di liberalità c.d. “non donative”: le donazioni indirette, le liberalità d’uso e i negozi misti con donazione (o “donazioni miste”). La prima categoria ricorre ogni qual volta lo scopo di arricchire una persona è raggiunto dal donante mediante la realizzazione di uno schema contrattuale che abbia una causa (intesa in senso tecnico) diversa da quella tipica della donazione. Un esempio può essere il pagamento di un debito altrui, dato che lo scopo è raggiunto come se al beneficiario fosse stata consegnata la somma di denaro in contanti per soddisfare il suo creditore. Le liberalità d’uso (ex art. 770, comma 2 c.c.), invece, sono quei negozi che, pur avendo una causa identica alle vere e proprie donazioni, sono posti in essere non già quale libera manifestazione del donante, bensì quale consapevole adeguamento del disponente al costume sociale di quel periodo e luogo, come i doni che si usano fare nel periodo natalizio o in occasione della promessa di matrimonio (quest’ultima ipotesi, peraltro, è soggetta alla particolare disciplina ex art. 80 c.c.). I negozi misti con donazione (anche detti negotia mixta cum donatione o donazioni miste) si realizzano ogni qual volta tra il valore delle prestazioni poste a carico dei contraenti sussiste notevole sproporzione e siffatto squilibrio è conosciuto e voluto dalle parti, come avviene in caso di effettuazione di un servizio economicamente molto apprezzabile a fronte di un corrispettivo quasi nullo.
In tema di liberalità non donative sono utili, infine, delle precisazioni. Innanzitutto, né la creazione né il trasferimento di un titolo di credito a scopo di donazione possono essere ricompresi in siffatta categoria, dato che non viene posta in essere una liberalità mediante negozio avente causa tipica diversa dalla donazione, bensì semplicemente un negozio astratto. Sempre in relazione alle più diffuse operazioni bancarie, anche il trasferimento di un libretto di deposito a risparmio deve inquadrarsi tra le autentiche donazioni, con conseguente applicazione di tutta la disciplina per queste dettata, a differenza delle liberalità non donative, per le quali l’art. 809 c.c. dichiara applicabili solo alcune norme, espressamente indicate (ad esempio le disposizioni relative alla riduzione in favore dei legittimari, ma non quelle in tema di forma ex art. 782 c.c.).
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