L'invalidità della donazione
Il codice civile, come per gli altri contratti, contempla due forme di invalidità: l’annullabilità per i vizi meno rilevanti e la nullità per quelli ritenuti più gravi. La prima forma d’invalidità può farsi valere mediante l’esperimento dell’azione di annullamento, entro cinque anni (sulla base delle regole ex art. 1442 c.c.), allorché si reputi viziato uno o più degli elementi essenziali della donazione. La nullità, invece, può essere fatta valere in qualsiasi momento e da chiunque, dato che è la conseguenza dei vizi estremamente gravi qui di seguito elencati:
- mancanza di uno o più degli elementi essenziali;
- illiceità della causa;
- illiceità, impossibilità o indeterminabilità dell’oggetto;
- contrasto con una norma imperativa (ad esempio, come abbiamo accennato, con il divieto dei patti successori).
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