La forma della donazione
A conferma della peculiare incidenza negativa che ha la donazione nel patrimonio del donanante, oltre a richiedere, come abbiamo visto, la piena capacità dello stesso, il legislatore impone anche i rigorosi requisiti formali che stiamo per analizzare, i quali inducono il disponente ad una maggiore riflessione e ponderatezza.
Siffatta ratio delle norme che prevedono la solennità della forma trova riscontro nella circostanza che, allorché manchi un considerevole depauperamento della sfera economica del donanate, l’art. 783, comma 1 del codice civile deroga alla regola generale contenuta nell’art. 782 c.c. e rende valida la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili anche se manca l’atto pubblico, a patto che vi sia stata la tradizione ossia la consegna della “cosa” da donare. Passando, quindi, ad esaminare le regole formali previste in via generale per il contratto de quo, esso deve essere redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato ad attribuire al documento pubblica fede dato che è richiesta “sotto pena di nullità”, quindi ad substantiam, la forma dell’atto pubblico (combinato disposto degli artt. 782 e 2699 c.c.).
Tra i soggetti legittimati a redigere donazione, la legge comprende, in particolare, il console (o suo delegato) per la redazione di atti dei quali siano partecipi cittadini italiani ed anche di atti tra stranieri che debbano essere fatti valere in Italia, nonché il segretario comunale, per tutte le donazioni delle quali sia parte il Comune. La legge notarile richiede anche, a pena di nullità, la presenza di due testimoni (cfr. artt. 48 e 50, l. 16 febbraio 1913, n. 89). Al fine di garantire un sufficiente grado di determinatezza all’oggetto della donazione, inoltre, quando la donazione riguarda cose mobili, ai sensi dell’art. 782 c.c., queste devono essere specificate, con indicazione espressa del valore, nello stesso atto o in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. Per quanto concerne le donazioni di azioni e quelle di titoli di credito, inoltre, la legge non richiede solo la redazione per atto pubblico, restando necessaria, altresì, l’adozione del procedimento formale che è rispettivamente previsto per la piena validità ed efficacia del trasferimento di tali peculiari beni.
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