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Gli elementi accidentali

La condizione è uno degli elementi accidentali che, nel concreto assetto degli interessi che le parti intendono realizzare, può assumere un ruolo di primaria importanza, dato che dall’avverarsi o meno della medesima si fa discendere l’efficacia del contratto stesso. La condizione “sospensiva”, in particolare, determina l’inizio della produzione degli effetti solo al verificarsi dell’evento (la cui realizzazione non è certa, altrimenti non si avrebbe “condizione” in senso tecnico) dedotto in condizione (ad esempio la nascita del figlio di una determinata persona), mentre quella risolutiva fa sì che gli effetti si producano ab origine ma vengano meno nel caso in cui abbia luogo l’evento preso in considerazione dalle parti. Le regole generali sancite dagli articoli 1354 e ss. del codice civile per tale elemento accidentale sono vigenti anche per la donazione; così, ad esempio, la condizione impossibile sospensiva determina la nullità della donazione, mentre la condizione impossibile risolutiva si ha “per non apposta”. La condizione illecita, sia sospensiva che risolutiva, rende sempre la donazione nulla. Nonostante tali principi siano validi anche per la donazione, la loro concreta applicazione, talvolta, rivela dei risvolti peculiari che meritano degli approfondimenti.

Uno degli argomenti che desta maggiore interesse è il rapporto tra la donazione e il diritto successorio. Sotto questo profilo, il codice civile vieta, a pena di nullità per contrasto con l’art. 458 (che sancisce, appunto, la nullità dei patti successori), la c.d. “donazione mortis causa”, ossia quella mediante la quale il donante dispone con riguardo ed in funzione dell’assetto di interessi che seguirà alla sua morte. Anche se non è facile, a volte, distinguerla dalla figura appena vista, l’ordinamento ammette, invece, l’apposizione della condizione detta “si premoriar”, in base alla quale la donazione avrà effetto solo se si verificherà prima il decesso del donante rispetto a quello del donatario. L’art. 791, comma 3 del codice civile, d’altro canto, individua una condizione che è speculare rispetto alla condizione risolutiva della premorienza del donante appena vista: la c.d. “condizione di reversibilità”, che consiste nella condizione risolutiva della premorienza del donatario o sia del donatario che dei suoi discendenti. Quest’ultima, tuttavia, è ammessa solo a beneficio del donante, considerandosi come “non apposta” se posta a beneficio di altri soggetti.

Una species particolare di donazione sospensivamente condizionata è quella fatta “in riguardo di un determinato futuro matrimonio”, per il cui perfezionamento l’art. 785, comma 1 del codice civile richiede la sola manifestazione di volontà del donante, restando superflua, in via eccezionale, l’accettazione da parte del donatario. L’efficacia della donazione, però, è subordinata alla celebrazione del matrimonio, cosicché, in deroga alla normale retroattività della condizione, il matrimonio funge non solo da condizione del contratto di donazione ma anche da termine iniziale di efficacia dello stesso.

Per il “termine”, che può essere iniziale o finale, valgono considerazioni simili a quelle svolte per la condizione. E’ da rilevare, tuttavia, che esiste un dibattito dottrinale circa la possibilità di considerare come termine iniziale la morte del donante, per i dubbi circa la compatibilità con il divieto dei patti successori. Parimenti, vari Autori (quelli che reputano inesistente un diritto di proprietà temporaneo) non ammettono l’apposizione di un termine finale quando la donazione ha ad oggetto il diritto di proprietà.

Il “modo” o “onere” è un negozio accessorio collegato alla donazione che fa sorgere un’obbligazione in capo al donatario, senza, però, trasformare la donazione stessa in un contratto oneroso e senza incidere (in ciò a differenza dai vari tipi di condizione e di termine) sull’efficacia dell’intero contratto. L’obbligo di adempimento dell’onere sussiste, tuttavia, entro i limiti del valore della cosa donata (ex art. 793, comma 2 c.c.) e da questa regola la dottrina ha enucleato il criterio distintivo fra donazione modale e contratto con prestazioni corrispettive: si ha la prima solo allorché vi sia un’oggettiva sproporzione fra il valore delle prestazioni dedotte nel contratto bilaterale (qual è la donazione modale, dato che è posto l’obbligo di effettuare una prestazione in capo ad entrambe le parti).

In considerazione della circostanza che il “modo” è applicabile ai soli contratti a titolo gratuito, bisogna fare riferimento alle singole regole predisposte dall’ordinamento per i vari negozi che ne contemplano l’introduzione. L’art. 793 c.c., al proposito, prevede la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento solo se tale facoltà è stata espressamente pattuita per iscritto; in tal caso, possono agire per far valere l’inadempimento dell’onere tanto il donatario, quanto i suoi eredi. L’art. 794 c.c., dal canto suo, ribadisce il rilievo non paragonabile a una prestazione corrispettiva che assume l’onere, dato che qualora quest’ultimo sia impossibile o illecito si considera “come non apposto”, rendendo nulla la donazione stessa solo se il “modo” abbia costituito l’unico motivo che ha convinto il donante a compiere il negozio.

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