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Capacità e oggetto nel contratto di donazione

Per quanto riguarda la capacità, il legislatore ha dettato regole diverse a seconda che si tratti di donante ovvero di donatario, proprio in considerazione del fatto che il primo merita una tutela peculiare, in virtù degli elementi essenziali appena visti. Per il donante, infatti, l’art. 774 e 775 c.c. richiedono la piena capacità di disporre, pena l’annullabilità dell’atto, senza neppure la necessità di dimostrare in giudizio la mala fede del donatario. Anche le persone giuridiche possono procedere a donazioni, purché sia previsto nell’atto costitutivo e/o nello statuto ed entro i limiti ivi eventualmente previsti. Quanto alla capacità del donatario, nel tempo sono venute meno quasi tutti gli ostacoli giuridici che l’ordinamento aveva, a fini diversi, interposto. Così le persone giuridiche, dall’entrata in vigore della Legge n. 127/1997 (c.d. Bassanini bis), possono accettare donazioni, a prescindere dalla richiesta di riconoscimento, per gli enti che ne fossero sprovvisti. Per le persone fisiche, d’altro canto, gli unici limiti sopravvissuti sono l’art. 28, n. 3 della Legge n. 89/1913, che sancisce l’incapacità a ricevere per donazione del notaio rogante e l’art. 779 del codice civile, in base al quale è nulla la donazione a favore del tutore o protutore antecedente all’approvazione del conto consuntivo. In base al combinato disposto degli artt. 321 e 784 c.c., peraltro, è possibile disporre per donazione anche a favore di un nascituro, perfino se non concepito, a patto che, in questo caso, sia vivente al tempo della donazione il genitore prescelto dal donante.

Per quanto concerne l’oggetto della donazione, il donante ha facoltà di scegliere qualunque bene appartenga al suo patrimonio al tempo della stipula del contratto medesimo. E’ da precisare, al proposito, che, mentre per i beni futuri è lo stesso codice civile, all’art. 771, a sancire espressamente il divieto de quo, per i beni altrui la legge non ha contemplato una norma specifica, tanto che parte della dottrina, in analogia a quanto previsto per la vendita e in aderenza al principio generale di libertà negoziale (ex art. 1322 c.c.), ammette la possibilità, a certe condizioni, di dedurre in un contratto di donazione anche un bene altrui.

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