La causa della donazione
Uno degli elementi essenziali della struttura della donazione, oltre alla forma e al contenuto, è la causa, ossia la funzione che il contratto persegue, intendendosi per tale il comune scopo che le parti intendono realizzare. Dalla definizione contenuta nell’art. 769 c.c., si evince che la causa dell’istituto giuridico di cui trattasi è l’attribuzione spontanea fatta dal donante al donatario per soddisfare propri interessi non patrimoniali, tanto che manca il versamento di un corrispettivo a fronte dell’arricchimento del beneficiario. La causa, la cui mancanza o illiceità comporta la nullità della donazione, deve tenersi distinta dai c.d. “motivi” che, nella situazione concreta, inducono i contraenti a concludere un dato negozio. Ai motivi, di regola, la legge italiana non attribuisce un valore giuridico, anche perchè possono essere diversi tra le parti e perfino cambiare nel tempo. La donazione, tuttavia, è una di quelle rare ipotesi in cui il codice civile riconosce rilievo ai motivi, a patto che siano espressamente manifestati per iscritto e nei casi descritti, rispettivamente, dagli artt. 787 e 788 del codice civile: da una parte, errore sul motivo che abbia determinato in maniera esclusiva il donante al contratto e, dall’altra parte, motivo illecito che sia stato il solo a determinare al contratto il donante anche se non comune al donatario.
Un’ipotesi particolare in cui è dato rilievo ai motivi, infine, è anche la c.d. “donazione remuneratoria”, di cui all’art. 770 c.c.; è così definita perché il donante la compie per riconoscenza nei confronti del donatario, o in considerazione dei meriti di costui o, comunque, per speciale remunerazione alla quale il disponente non è tenuto né per legge, né per uso o costume sociale (altrimenti sarebbe una liberalità d’uso). La peculiare considerazione dei motivi sta nell’inoperatività della revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (come vedremo) e nell’inesistenza, in capo al donatario, dell’obbligo degli alimenti che sorge, di regola, a favore del donante.
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