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La causa della separazione personale protratta per almeno tre anni

La maggior parte delle cause appena elencate si riferiscono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla salute o, addirittura, alla vita dell'altro coniuge o dei figli, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia. Ma la causa statisticamente assai più frequente di tutte le altre sommate insieme è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni, a partire dalla prima udienza di comparizione davanti al tribunale in seno alla procedura di separazione.

A tal proposito, si precisa che la separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale, non concorre di per sé a far iniziare il decorso dei tre anni. A meno che la separazione di fatto sia iniziata almeno due anni prima del 1970 (anno di entrata in vigore della legge istitutiva del divorzio in Italia), dunque, il divorzio può essere richiesto, in caso di separazione giudiziale, qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice e, in caso di separazione consensuale, a seguito di omologazione del decreto, dovendo trascorrere tre anni (o un tempo maggiore, ovviamente) tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio.

In caso di separazione giudiziale, la Suprema Corte ha chiarito, peraltro, che una sentenza parziale è idonea a tal fine rispetto alle eventuali domande di addebito o patrimoniali consequenziali alla pronuncia di separazione (si veda, ad esempio, Cass. Civ. sent. n. 416 del 2000). Per quanto concerne la causa in esame, peraltro, è interessante richiamare l’orientamento della Cassazione secondo il quale, per interrompere lo stato di separazione personale (e, quindi, il decorso dei tre anni), non è sufficiente la mera ripresa della coabitazione, essendo necessaria, altresì, la concreta e durevole ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi (cfr., tra le altre, Cass. Civ. sent. N. 1227 e 3323 del 2000).

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