Sei in: Home » Guide Legali » Divorzio » La causa della separazione personale protratta per almeno tre anni

La causa della separazione personale protratta per 1 anno o 6 mesi

Guida sul divorzio

La separazione ininterrotta per 1 anno o sei mesi (in precedenza tre anni)

La maggior parte delle cause di divorzio elencate dalla legge (art. 3 della legge 898/1970) si riferiscono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla salute o, addirittura, alla vita dell'altro coniuge o dei figli, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia. Ma la causa statisticamente più frequente di tutte le altre sommate insieme è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per 6 mesi (in caso di divorzio consensuale) o un anno (in caso di divorzio giudiziale) (si veda la guida: il divorzio breve), a partire dalla prima udienza di comparizione davanti al tribunale in seno alla procedura di separazione.


Cosa accade se c'è stata una separazione di fatto?

A tal proposito, si precisa che la separazione di fatto, senza cioè che vi sia stata una richiesta di separazione al Tribunale, non concorre di per sé a far iniziare il decorso della separazione protratta. Dunque, il divorzio può essere richiesto, in caso di separazione giudiziale, qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza e, in caso di separazione consensuale, a seguito di omologazione del decreto, dovendo comunque trascorrere 6 mesi o un anno tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio.

In caso di separazione giudiziale, la Suprema Corte ha chiarito, peraltro, che una sentenza parziale è idonea a tal fine rispetto alle eventuali domande di addebito o patrimoniali consequenziali alla pronuncia di separazione (si veda, ad esempio, Cass. Civ. sent. n. 416 del 2000). Per quanto concerne la causa in esame, peraltro, è interessante richiamare l'orientamento della Cassazione secondo il quale, per interrompere lo stato di separazione personale (e, quindi, il decorso dei tre anni), non è sufficiente la mera ripresa della coabitazione, essendo necessaria, altresì, la concreta e durevole ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi (cfr., tra le altre, Cass. Civ. sent. N. 1227 e 3323 del 2000).
« Le cause e i controlli del giudice Aspetti procedurali »